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		<title><![CDATA[Archivio Articoli CSERVIZI]]></title>
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		<description><![CDATA[Sezione dove vengono raccolti gli articoli pubblicati da CSERVIZI inerenti aggiornamenti normativi oltre a nostre consuderazioni e spunti interessanti per le aziende.]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2022 11:18:00 +0200</lastBuildDate>
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			<title><![CDATA[Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano]]></title>
			<author><![CDATA[CSERVIZI]]></author>
			<category domain="https://www.cservizi.it/blog/index.php?category=Fondi_e_Contributi"><![CDATA[Fondi e Contributi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><div><span class="fs11lh1-5">È stato firmato dal <u>Ministro delle Politiche Agricole,</u> Stefano Patuanelli, il decreto attuativo che definisce i criteri per la concessione del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano, <u>con una dotazione finanziaria pari a complessivi 56 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro per il 2022 e 31 milioni euro per il 2023, a valere sulla Legge di Bilancio.</u></span></div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">Il fondo, fortemente voluto dal ministro Patuanelli — si legge in una nota del Mipaaf — è finalizzato a promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana. </span></div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">È prevista l’erogazione di agevolazioni fino al 70% dell’investimento, per un massimo di 30mila euro per singola impresa, per l’acquisto di macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli innovativi. </span></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">I beneficiari sono le imprese di ristorazione con somministrazione e le pasticcerie e le gelaterie iscritte da almeno 10 anni al registro delle imprese o in alternativa quelle che, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto, hanno acquistato prodotti certificati Dop, Igp, Sqnpi (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata), Sqnz (Sistema di qualità nazionale zootecnica) e prodotti biologici. </span></div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><u class="fs11lh1-5">Il decreto in argomento non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pertanto al momento non sono disponibili ulteriori informazioni.</u></div> &nbsp;<div> </div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5">Si evidenzia che l’effettiva erogazione dell’importo, come verificatosi altre volte, avverrà entro i limiti del plafond stanziato di euro 56 milioni, di cui solo 25 milioni per l’anno 2022, e conseguentemente ripartito tra gli aventi diritto.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 09:18:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cservizi.it/blog/?fondo-di-parte-capitale-per-il-sostegno-delle-eccellenze-della-gastronomia-e-dell-agroalimentare-italiano</link>
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			<title><![CDATA[Proroga al 31/12/21 del Servizio Consultazione Fatture Elettroniche]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.cservizi.it/blog/index.php?category=Impresa"><![CDATA[Impresa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000001"><div><div><span class="fs11lh1-5"><b>Grazie alla riapertura dei termini, anche i soggetti che hanno aderito al servizio dopo il periodo transitorio, terminato il 30 settembre scorso, avranno piena disponibilità delle fatture pregresse</b></span></div></div><div><br></div>Più tempo per scegliere il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche. La scadenza per le adesioni per gli operatori Iva e i consumatori finali inizialmente fissata al 30 settembre 2021 slitta al 31 dicembre 2021 (vedi articolo “Memorizzazione e-fatture, proroga al 30 settembre 2021”). Chi ha effettuato o effettuerà l’adesione nel periodo compreso tra il 1° ottobre e la nuova scadenza del 31 dicembre 2021 potrà continuare a consultare le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di interscambio a partire dal 1° gennaio 2019. A stabilirlo un provvedimento del 3 novembre 2021, siglato oggi dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.<div><br></div><div>La proroga è stata stabilita a seguito delle difficoltà segnalate da operatori, associazioni di categoria e ordini professionali, dovute all’indisponibilità delle fatture pregresse e considerati gli adempimenti fiscali previsti per lo scorso mese di settembre, anche legati alle agevolazioni per i contribuenti colpiti dalla pandemia.</div><div><br></div><div>Il provvedimento si è reso necessario in quanto il 30 settembre scorso è scaduto il termine per l’adesione al servizio consultazione e acquisizione delle e-fatture ed è quindi terminato il periodo “transitorio” in cui operatori e loro intermediari delegati potevano consultare, anche in assenza di adesione allo specifico servizio, la totalità delle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2019, data di inizio dell’obbligo della fatturazione elettronica.</div><div><br></div><div>Tenuto conto che, in assenza di adesione espressa entro il 30 settembre 2021, gli operatori economici possono consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo all’adesione e considerate le effettive complicazioni procedurali derivanti dall’impossibilità di avere la piena visualizzazione dei documenti, il provvedimento odierno dispone la riapertura fino al 31 dicembre 2021 del termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, dando la possibilità, per chi effettua l’adesione nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2021, di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di interscambio a partire dal 1° gennaio 2019, e non solo a quelle trasmesse dal giorno successivo all’adesione. Gli operatori Iva possono comunicare l’adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione.</div><div><br></div><div>L’Agenzia delle Entrate, mette a disposizione dei contribuenti due diversi servizi, a cui si può accedere previa specifica adesione: un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture elettroniche, secondo quanto disposto dal decreto Mef 17 giugno 2014, e un servizio per la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. I due servizi hanno finalità diverse e richiedono, ognuno, una specifica adesione: per evitare di incorrere nelle criticità che sono state rappresentate è fondamentale effettuare l’adesione al servizio di consultazione entro il 31 dicembre 2021.</div><div>Il servizio di consultazione, rammentiamo infine, prevede che le fatture elettroniche siano consultabili e scaricabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sdi.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 18:09:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cservizi.it/blog/?proroga-al-31-12-21-servizio-consultazione-fatture-elettroniche</link>
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			<title><![CDATA[LOTTERIA DEGLI SCONTRINI DAL 1 GENNAIO 2020]]></title>
			<author><![CDATA[CSERVIZI]]></author>
			<category domain="https://www.cservizi.it/blog/index.php?category=Impresa"><![CDATA[Impresa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000"><div><span class="fs11lh1-5"><b>La lotteria nazionale degli scontrini è il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico.</b></span></div><div><br></div><div>Tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che <span class="fs11lh1-5">acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro, possono partecipare </span><span class="fs11lh1-5">alle estrazioni annuali e mensili (con decorrenza da determinare, anche </span><span class="fs11lh1-5">settimanali).</span></div><div><br></div><div>L’inizio della lotteria – previsto originariamente al 1° luglio 2020 - è stato differito <span class="fs11lh1-5">dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) al 1° gennaio 2021, in </span><span class="fs11lh1-5">considerazione delle oggettive difficoltà degli esercenti legate all’emergenza da </span><span class="fs11lh1-5">Coronavirus.</span></div><div><br></div><div>Ogni acquisto genera un numero di biglietti “virtuali” che consentono la <span class="fs11lh1-5">partecipazione alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a </span><span class="fs11lh1-5">un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div>Prima dell’emissione dello scontrino è necessario chiedere all’esercente di abbinare allo <span class="fs11lh1-5">stesso il proprio “codice lotteria”, cioè il codice alfanumerico che si ottiene accedendo </span><span class="fs11lh1-5">all’area pubblica del “Portale lotteria” (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a </span><span class="fs11lh1-5">disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.</span></div><div>Per avere il codice lotteria non serve registrarsi all’area riservata del Portale, basta <span class="fs11lh1-5">inserire il codice fiscale nell’area pubblica. Una volta generato, il codice lotteria può </span><span class="fs11lh1-5">essere utilizzato per tutti gli acquisti e partecipare a tutte le estrazioni.</span></div><div>E’ sufficiente stamparlo su carta o salvarlo su un dispositivo mobile (come <span class="fs11lh1-5">smartphone, tablet, cellulare) e mostrarlo al negoziante al momento dell’acquisto.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">La nuova lotteria prevede estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zero contanti”. </span></div><div><span class="fs11lh1-5">Chi </span><span class="fs11lh1-5">paga con la moneta elettronica (per esempio, bancomat, carta di credito, carta di </span><span class="fs11lh1-5">debito) partecipa a entrambe le estrazioni.</span></div><div><br></div><div>Infine, tutte le vincite alla lotteria degli scontrini sono esenti da imposte.</div><div><br></div><div>- LE REGOLE</div><div><br></div><div>Come funziona</div><div>Il funzionamento della lotteria, che parte il 1° gennaio 2021, è riportato nel <span class="fs11lh1-5">provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle </span><span class="fs11lh1-5">entrate, sul quale il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole.</span></div><div>Per partecipare alla lotteria occorre mostrare al negoziante, al momento <span class="fs11lh1-5">dell’acquisto di importo pari o superiori a 1 euro, il proprio “codice lotteria” che </span><span class="fs11lh1-5">verrà abbinato allo scontrino.</span></div><div>Ogni scontrino genera un numero di “biglietti virtuali” della lotteria pari a un biglietto <span class="fs11lh1-5">per ogni euro di spesa, con un arrotondamento se la cifra decimale supera i 49 </span><span class="fs11lh1-5">centesimi (per esempio, con 1,50 euro si ottengono due biglietti).</span></div><div>Maggiore è l’importo speso maggiore sarà il numero di biglietti associati che <span class="fs11lh1-5">vengono emessi, fino a un massimo di 1.000 biglietti per acquisti di importo pari o </span><span class="fs11lh1-5">superiore a 1.000 euro.</span></div><div><br></div><div>L’esercente, attraverso un lettore ottico collegato al registratore telematico, effettua <span class="fs11lh1-5">il collegamento tra lo scontrino e il codice lotteria del contribuente e trasmette i dati </span><span class="fs11lh1-5">all’Agenzia delle entrate, in pratica come accade in farmacia con la Tessera </span><span class="fs11lh1-5">sanitaria.</span></div><div>Il codice lotteria è un codice “pseudonimo” alfanumerico, composto da 8 caratteri, <span class="fs11lh1-5">che viene associato al codice fiscale del consumatore in maniera univoca e casuale </span><span class="fs11lh1-5">(random), senza alcun obbligo di identificarsi. Ogni consumatore può generare più </span><span class="fs11lh1-5">codici, tutti ugualmente validi per partecipare alla lotteria.</span></div><div>Chi si registra sull’area riservata del Portale Lotteria, inoltre, può controllare i propri <span class="fs11lh1-5">scontrini, trasmessi all’Agenzia delle entrate, come pure il numero dei biglietti </span><span class="fs11lh1-5">virtuali a essi associati e il numero totale di biglietti della prossima estrazione.</span></div><div>Spetta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicare al consumatore <span class="fs11lh1-5">l’eventuale vincita.</span></div><div><br></div><div>ATTENZIONE</div><div>Non occorre conservare gli scontrini sia per partecipare alla lotteria sia per <span class="fs11lh1-5">riscuotere i premi (conviene custodire gli scontrini solo a fini di garanzia, cambio </span><span class="fs11lh1-5">merce, eccetera).</span></div><div><br></div><div>Chi può partecipare</div><div>Possono partecipare alla lotteria tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti in <span class="fs11lh1-5">Italia, che acquistano beni o servizi da esercenti che trasmettono telematicamente </span><span class="fs11lh1-5">i corrispettivi.</span></div><div>Non partecipano alla lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti online e quelli <span class="fs11lh1-5">effettuati nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.</span></div><div>Nella fase di avvio, non sono coinvolti nella lotteria gli acquisti documentati con <span class="fs11lh1-5">fatture elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono inviati al sistema </span><span class="fs11lh1-5">Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, </span><span class="fs11lh1-5">ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari, per i quali il cliente comunica il </span><span class="fs11lh1-5">codice fiscale).</span></div><div>Non partecipano alla lotteria degli scontrini, infine, ulteriori acquisti per i quali il <span class="fs11lh1-5">consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di </span><span class="fs11lh1-5">usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.</span></div><div><br></div><div>Come ottenere il “codice lotteria”</div><div><span class="fs11lh1-5">Per acquisire il codice lotteria occorre accedere all’area pubblica del Portale Lotteria, </span><span class="fs11lh1-5">www.lotteriadegliscontrini.gov.it, messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e </span><span class="fs11lh1-5">dei monopoli.</span></div><div>Non serve alcuna registrazione: basta digitare il proprio codice fiscale sul Portale e <span class="fs11lh1-5">il servizio online produce un codice alfanumerico, anche in formato barcode (codice </span><span class="fs11lh1-5">a barre). Una volta ottenuto, è sufficiente stampare il proprio codice lotteria o </span><span class="fs11lh1-5">salvarlo sul proprio dispositivo mobile: smartphone, tablet e cellulare.</span></div><div>Nessun problema nel caso in cui si smarrisce il codice: basta accedere nuovamente <span class="fs11lh1-5">al Portale dedicato, inserire il proprio codice fiscale e visualizzare un nuovo codice </span><span class="fs11lh1-5">lotteria, che potrà essere stampato o salvato sul proprio dispositivo mobile.</span></div><div>Il servizio per la generazione del codice lotteria sarà disponibile successivamente <span class="fs11lh1-5">nell’area pubblica del Portale Lotteria.</span></div><div><br></div><div>Il Portale Lotteria</div><div>Il Portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it, disponibile dal 9 marzo 2020, contiene <span class="fs11lh1-5">tutte le informazioni e i servizi specifici previsti per la lotteria.</span></div><div>Il Portale Lotteria è costituito da due aree: una pubblica e un’altra riservata.</div><div>L’area pubblica, cui si accede liberamente senza autenticazione:</div><div>• consente di generare il codice lotteria</div><div>• contiene tutta una serie di informazioni relative alla lotteria, quali</div><div>- il calendario delle estrazioni</div><div>- lo stato delle singole estrazioni</div><div>- i codici vincenti degli scontrini commerciali e quelli relativi ai premi non <span class="fs11lh1-5">reclamati</span></div><div>- le informazioni riguardanti il gioco, le modalità di partecipazione e di <span class="fs11lh1-5">riscossione dei premi.</span></div><div><br></div><div>L’area riservata, accessibile tramite Spid, le credenziali Fisconline ed Entratel o la <span class="fs11lh1-5">Carta nazionale dei servizi (Cns), consente di:</span></div><div>• consultare il proprio profilo, contenente le informazioni inserite nella fase di <span class="fs11lh1-5">registrazione</span></div><div>• controllare il numero di biglietti virtuali della lotteria associati al singolo <span class="fs11lh1-5">scontrino commerciale ricevuto</span></div><div>• verificare le vincite</div><div>• tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi.</div><div>Inoltre nell’area riservata è possibile attivare sms e altri mezzi di comunicazione.</div><div>Sempre nell’area riservata è possibile esercitare i propri diritti nei confronti del <span class="fs11lh1-5">titolare del trattamento dei dati come, per esempio, opporsi al trattamento (per </span><span class="fs11lh1-5">esempio inibire la generazione di nuovi codici lotteria o l’ulteriore utilizzo di quelli </span><span class="fs11lh1-5">già generati) e chiedere la cancellazione dei dati (per esempio, eliminare </span><span class="fs11lh1-5">l’associazione tra il codice lotteria e i documenti commerciali).</span></div><div>Infine è possibile consultare i codici lotteria associati al proprio codice fiscale, con <span class="fs11lh1-5">la relativa data di generazione.</span></div><div><br></div><div>I dati relativi al singolo documento rilasciato e al numero dei biglietti virtuali della <span class="fs11lh1-5">lotteria associati, come pure le vincite (se presenti) sono disponibili sul Portale per </span><span class="fs11lh1-5">il tempo strettamente necessario e, comunque, per un tempo non superiore a 24 </span><span class="fs11lh1-5">mesi dalla loro acquisizione.</span></div><div>Nell’area pubblica e nell’area riservata del Portale è sempre possibile effettuare <span class="fs11lh1-5">segnalazioni di eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità riscontrate nelle </span><span class="fs11lh1-5">diverse funzionalità del sistema di partecipazione alla lotteria.</span></div><div><br></div><div>- LE ESTRAZIONI E I PREMI</div><div>La lotteria degli scontrini prevede estrazioni mensili e annuali. Con decorrenza da <span class="fs11lh1-5">determinare, ci saranno anche estrazioni settimanali.</span></div><div>Chi effettua il pagamento in contanti partecipa solo alle estrazioni “ordinarie”. Chi <span class="fs11lh1-5">utilizza strumenti di pagamento elettronico partecipa sia alle estrazioni ordinarie sia </span><span class="fs11lh1-5">a quelle “zero contanti”. A queste ultime partecipano non solo i consumatori ma </span><span class="fs11lh1-5">anche gli esercenti, cioè i soggetti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.</span></div><div><br></div><div>Quando avvengono le estrazioni</div><div>Il calendario delle estrazioni è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei <span class="fs11lh1-5">monopoli e sul Portale Lotteria.</span></div><div>Le estrazioni mensili hanno luogo ogni secondo giovedì del mese.</div><div>Sempre di giovedì sono previste le estrazioni settimanali, la cui decorrenza è da <span class="fs11lh1-5">stabilire.</span></div><div><br></div><div>ATTENZIONE</div><div>Ogni contribuente può partecipare, con uno stesso scontrino, a una estrazione <span class="fs11lh1-5">settimanale, a una mensile e a una annuale.</span></div><div>Partecipano all’estrazione mensile tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al <span class="fs11lh1-5">Sistema Lotteria nel mese oggetto dell’estrazione.</span></div><div>Partecipano all’estrazione annuale tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al <span class="fs11lh1-5">Sistema Lotteria nell’anno oggetto dell’estrazione. Con decorrenza da determinare, </span><span class="fs11lh1-5">parteciperanno all’estrazione settimanale tutti i corrispettivi trasmessi e registrati </span><span class="fs11lh1-5">al Sistema Lotteria nella settimana oggetto dell’estrazione.</span></div><div>E’ possibile consultare le estrazioni e verificare l’eventuale vincita all’interno del <span class="fs11lh1-5">Portale Lotteria.</span></div><div>Una Commissione di controllo delle estrazioni, nominata dal Direttore dell’Agenzia <span class="fs11lh1-5">delle dogane e dei monopoli, ha il compito di controllare la regolarità delle operazioni </span><span class="fs11lh1-5">di estrazione.</span></div><div><br></div><div>Quando l’estrazione vincente è nulla</div><div>L’estrazione del biglietto vincente è nulla se il biglietto “virtuale” è associato a un <span class="fs11lh1-5">corrispettivo già vincente nel corso dell’estrazione oppure annullato o reso. Inoltre </span><span class="fs11lh1-5">è nulla se il biglietto virtuale è riferito a un codice lotteria di una persona fisica non </span><span class="fs11lh1-5">residente in Italia, alla data di acquisto dei beni e dei servizi, oppure a un codice </span><span class="fs11lh1-5">lotteria per cui il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento</span></div><div>dei dati o di cancellazione degli stessi.</div><div><br></div><div>Quali sono i premi</div><div>La lotteria prevede premi per le estrazioni “ordinarie” e ulteriori premi per quelle <span class="fs11lh1-5">“zero contanti”, riservate ai pagamenti cashless (non in contanti). Tutti i premi della </span><span class="fs11lh1-5">lotteria non sono assoggettati ad alcuna tassazione.</span></div><div>La vincita è pagata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente <span class="fs11lh1-5">mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno </span><span class="fs11lh1-5">circolare non trasferibile.</span></div><div><br></div><div>ESTRAZIONI “ORDINARIE”</div><div>Per le estrazioni ordinarie sono previste:</div><div>• un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell’estrazione annuale</div><div>• 3 premi da 30.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili</div><div>• 7 premi da 5.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali (la cui <span class="fs11lh1-5">decorrenza verrà determinata).</span></div><div><br></div><div>Come viene comunicata la vincita</div><div>I vincitori sono informati immediatamente tramite sms, e-mail o instant messaging <span class="fs11lh1-5">se i relativi dettagli sono stati forniti dal consumatore nell’area riservata del Portale </span><span class="fs11lh1-5">Lotteria.</span></div><div>In ogni caso, chi vince riceve anche una comunicazione formale che può avvenire <span class="fs11lh1-5">in due modi:</span></div><div>1. tramite una Pec (Posta elettronica certificata) inviata all’indirizzo che il <span class="fs11lh1-5">consumatore ha indicato sul Portale Lotteria</span></div><div>2. tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno che viene recapitata all’ultimo <span class="fs11lh1-5">domicilio fiscale conosciuto dall’Agenzia.</span></div><div><br></div><div>I premi devono essere reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione <span class="fs11lh1-5">di vincita. In caso contrario, concorreranno alla formazione di eventuali altri premi </span><span class="fs11lh1-5">da distribuire in occasione del concorso annuale.</span></div><div>Per sapere se si è tra i fortunati, basta accedere all’area riservata del Portale Lotteria <span class="fs11lh1-5">con Spid, le credenziali Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi (Cns): </span><span class="fs11lh1-5">i vincitori ricevono immediatamente una notifica che segnala la vincita, senza </span><span class="fs11lh1-5">necessità di controllare.</span></div><div><br></div><div>La comunicazione della vincita avviene tramite una Pec, se fornita dal consumatore <span class="fs11lh1-5">nell’area riservata del Portale.</span></div><div>Se l’indirizzo di Pec non è stato comunicato oppure non è attivo, o la casella è satura <span class="fs11lh1-5">al momento della comunicazione, per reperire le informazioni necessarie per la </span><span class="fs11lh1-5">comunicazione della vincita all’indirizzo di residenza o domicilio fiscale si utilizzano </span><span class="fs11lh1-5">i dati disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o in </span><span class="fs11lh1-5">Anagrafe Tributaria.</span></div><div><span class="fs11lh1-5">In tali situazioni l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica l’obbligo di recarsi, </span><span class="fs11lh1-5">entro 90 giorni, presso la sede territorialmente competente in base alla residenza o </span><span class="fs11lh1-5">al domicilio fiscale del vincitore. Entro lo stesso termine, il vincitore deve </span><span class="fs11lh1-5">comunicare o confermare le modalità prescelte di pagamento.</span></div><div><br></div><div>La comunicazione all’esercente</div><div>Il negoziante che risulta vincitore della lotteria “zero contanti” riceve una <span class="fs11lh1-5">comunicazione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base </span><span class="fs11lh1-5">del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema Lotteria.</span></div><div>Anche in questo caso sono adottate tutte le procedure adeguate e misure idonee a <span class="fs11lh1-5">garantire la riservatezza circa l’identità del vincitore.</span></div><div>Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la residenza coincide con la sede legale <span class="fs11lh1-5">o, in mancanza, con la sede amministrativa, se stabilite nel territorio dello Stato.</span></div><div>Coincide invece con la sede secondaria o con quella della stabile organizzazione nel <span class="fs11lh1-5">territorio dello Stato se la sede legale e la sede amministrativa sono stabilite fuori </span><span class="fs11lh1-5">del territorio dello Stato.</span></div><div><br></div><div>- LA LOTTERIA “ZERO CONTANTI”</div><div>Con un provvedimento di prossima emanazione, attualmente al vaglio del Garante <span class="fs11lh1-5">della Privacy, saranno definite le regole dell’estrazione aggiuntiva “zero contanti”, </span><span class="fs11lh1-5">riservata a chi effettua gli acquisti con la moneta elettronica (per esempio, </span><span class="fs11lh1-5">bancomat, carta di credito, carta di debito).</span></div><div>I premi di questa lotteria sono più elevati e ad essere premiato sarà anche <span class="fs11lh1-5">l’esercente.</span></div><div>In particolare, sono previste estrazioni mensili, annuali e - con decorrenza da <span class="fs11lh1-5">determinare - anche settimanali, con i seguenti premi:</span></div><div>2 premi per l’estrazione annuale</div><div>• un premio da 5 milioni di euro per il consumatore</div><div>• un premio da 1 milione di euro per l’esercente.</div><div>20 premi per le estrazioni mensili</div><div>• 10 premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori</div><div>• 10 premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti.</div><div>30 premi per le estrazioni settimanali (decorrenza da stabilire)</div><div>• 15 premi di 25.000 euro ciascuno per i consumatori</div><div>• 15 premi di 5.000 euro ciascuno per gli esercenti.</div><div><br></div><div>ATTENZIONE</div><div>Per la lotteria “zero contanti” il biglietto vincente per il consumatore determina <span class="fs11lh1-5">automaticamente anche la vincita per l’esercente.</span></div><div><br></div><div>I controlli sui vincitori delle estrazioni “zero contanti” </div><div><span class="fs11lh1-5">Data la particolare entità dei premi, per verificare che il corrispettivo sia stato </span><span class="fs11lh1-5">effettivamente pagato con strumenti elettronici, saranno effettuati controlli su tutte </span><span class="fs11lh1-5">le vincite per accertarsi che il pagamento sia effettivamente avvenuto con modalità </span><span class="fs11lh1-5">cashless (non in contanti).</span></div><div>Per ridurre al minimo l’aggravio sugli esercenti, i controlli saranno effettuati <span class="fs11lh1-5">inizialmente sui consumatori vincenti. Solo se il riscontro non è possibile, le verifiche </span><span class="fs11lh1-5">saranno effettuate anche sugli esercenti.</span></div><div><br></div><div>- PER SAPERNE DI PIÙ</div><div>Legge n. 232/2016 - articolo 1, commi da 540 a 544 - (previsione di lotteria <span class="fs11lh1-5">nazionale per i contribuenti persone fisiche che effettuino acquisti di beni e servizi al </span><span class="fs11lh1-5">di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione presso esercenti che </span><span class="fs11lh1-5">trasmettono telematicamente i corrispettivi)</span></div><div>Decreto legge n. 124/2019 - articolo 19, comma 1, lett. a - e articolo 20, comma <span class="fs11lh1-5">1, lett. a, b e c (esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini e </span><span class="fs11lh1-5">istituzione di premi speciali per il cashless)</span></div><div>Decreto legge n. 34/2020 - articolo 141 (misure urgenti connesse all'emergenza <span class="fs11lh1-5">epidemiologica da COVID-19)</span></div><div>Provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle <span class="fs11lh1-5">entrate, del 5 marzo 2020 (funzionamento della lotteria degli scontrini)</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 11:19:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Dal 31 marzo 2015 è obbligatoria l'emissione della Fattura Elettronica]]></title>
			<author><![CDATA[CSERVIZI]]></author>
			<category domain="https://www.cservizi.it/blog/index.php?category=Impresa"><![CDATA[Impresa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_0aohr3lu">Dal 31 marzo 2015 è obbligatoria l'emissione della Fattura Elettronica ( Fattura PA ) verso tutta la Pubblica Amministrazione.<div>Questo cambiamento interessa tutti coloro che hanno o possono avere rapporti con la Pubblica Amministrazione, alla quale devono emettere fattura.</div><div>La Pubblica Amministrazione non accetterà più il documento cartaceo e pertanto non eseguirà il pagamento.</div><div>CSERVIZI Srls ha predisposto dei servizi a pacchetto, che consentono di affidare l'intera procedura ( formazione del documento, firma digitale, spedizione e conservazione digitale ).</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 19:15:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Dal 3 novembre obbligatorio il nominativo dell'utilizzatore nella carta di circolazione.]]></title>
			<author><![CDATA[CSERVIZI]]></author>
			<category domain="https://www.cservizi.it/blog/index.php?category=Impresa"><![CDATA[Impresa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_i9wfuoiz"><p class="imTALeft"><span class="ff1 fs20">Dal prossimo 3 novembre 2014 le mancate annotazioni di determinate informazioni sulla carta di circolazione verranno pesantemente sanzionate. Stiamo parlando, infatti, di sanzioni nell’ordine di 705 euro alle quali aggiungere la ben più pesante conseguenza del ritiro della carta di circolazione.<br />È questo il risultato delle modifiche apportate al nuovo codice della strada (in particolare all’articolo 94 comma 4-bis) dalla legge n.120/2010 e regolate dal decreto ministeriale entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma che diventeranno appunto operative solo dal prossimo 3 novembre in occasione della definizione delle relative procedure informatiche.<br />Le nuove disposizioni non avranno effetto retroattivo nel senso che, come precisato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti. n.15513 del 10 luglio 2014, emanata a quasi due anni di distanza dalle modifiche sopra richiamate, dovranno annotarsi solamente gli utilizzi di veicoli disposti a decorrere dal 3 novembre 2014 e non anche quelli pregressi pur in corso alla predetta data.<br />Ma vediamo bene di cosa si tratta.<br />Il richiamato co.4-bis art.94 del codice della strada dispone l’obbligo di annotazione sulle carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni, del nominativo dell’utilizzatore del veicolo e della scadenza temporale dell’utilizzo stesso. E per chi è intestatario, l’obbligo di registrazione e annotazione delle variazioni intervenute nella denominazione o, se persona fisica nelle sue “generalità” (prevalentemente il cambio del luogo di residenza).<br />Con la richiamata circolare n.15513 sono stati quindi chiariti molti dubbi in merito alle fattispecie sopra indicate, anche in considerazione del fatto che dal prossimo 3 novembre, in coincidenza con il completamento delle procedure informatiche, scatteranno le sanzioni per la mancata osservanza dei predetti obblighi.<br />Una prima importante e preliminare precisazione fornita dalla circolare è che l’obbligo di annotare i dati sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.<br />Per gli atti insorti tra il 7 dicembre 2012 e il 2 novembre 2014, quindi, si ha comunque la facoltà di provvedere all’aggiornamento dei dati ma l’eventuale omissione di tali annotazioni non darà luogo all’applicazione di sanzioni.<br />Tralasciando la parte del nuovo obbligo riferita alle variazioni anagrafiche, soffermiamoci invece sull’obbligo di annotazione nella carta di circolazione quando un soggetto abbia la temporanea disponibilità di un veicolo intestato a un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni.<br />La circolare in particolare affronta diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, in particolare:<br />• a titolo di comodato <br />• in forza di provvedimento di custodia giudiziale <br />• nei casi di locazione senza conducente <br />• nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale <br />• nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire <br />• nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius <br />• nei casi di utilizzo di veicoli con contatto “Rent to buy” <br />• nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un Trust <br />Tra tutte le situazioni sopra evidenziate certamente una merita di essere evidenziata in considerazione della sua larga diffusione nel contesto della normale gestione delle imprese: ci riferiamo al comodato di veicoli aziendali in relazione ai quali la richiamata circolare n.15513 dedica un paragrafo specifico.<br />L’utilizzo di veicoli aziendali da parte dei dipendenti della stessa impresa è fenomeno certamente frequente. Rientrano peraltro nella disposizione normativa in commento tutti quei veicoli ricompresi nella disponibilità delle aziende in quanto acquisiti a titolo di proprietà ma anche nei casi di acquisto con patto di riservato dominio, con diritto di usufrutto, in forza di contratto di locazione finanziaria oppure di semplice locazione senza conducente.<br />Affinché trovino applicazione i citati obblighi di comunicazione occorre, tuttavia, che i veicoli vengano concessi dall’impresa ai propri dipendenti per un “periodo superiore a 30 giorni”. <br /><br />Ed è proprio la verifica di tale ultima condizione che richiede qualche ulteriore considerazione: la norma non precisa se i 30 giorni debbono essere consecutivi oppure anche non continuativi. L’utilizzo del termine “periodo”, peraltro, legittimerebbe l’interpretazione dell’utilizzo continuativo in quanto l’utilizzo sporadico del veicolo non determinerebbe l’esistenza di un “periodo”. Ma se così fosse, in quali termini e con quali modalità è verificabile questo utilizzo continuativo? Anche a fronte di una verifica sarebbe sufficiente affermare che non vi è un utilizzo continuativo e quindi uno stesso soggetto in relazione ad uno stesso veicolo dovrebbe essere sottoposto a verifiche multiple in tempi brevi al fine di poter contestare la violazione della mancata comunicazione.<br />Laddove invece si ammettesse anche l’utilizzo non continuativo ai fini dell’obbligo di comunicazione si arriverebbe ad una situazione poco gestibile sotto il profilo dell’esecuzione degli adempimenti, oltre che risultare presso che impossibile da verificare. <br />E’ peraltro vero che vi sono situazioni nelle quali risulta estremamente difficile dimostrare l’uso non continuativo. Si pensi alle imprese che offrono servizi presso le sedi dei propri clienti e che sottoscrivono contratti di noleggio full service o di leasing al fine di acquisire la disponibilità dei veicoli da assegnare ai propri dipendenti al fine di consentire loro di recarsi presso i clienti medesimi. In presenza di un numero di dipendenti “proporzionato” al numero di veicoli sarà ben difficile dimostrare che nell’arco di un anno non vi sia stato un utilizzo del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. È altrettanto vero, però, che se i dipendenti utilizzano i veicoli aziendali “a rotazione” sarà ben difficile che si verifichi un utilizzo continuativo del veicolo in capo al medesimo soggetto per più di 30 giorni.<br />Le situazione che invece certamente ricadono nell’obbligo di comunicazione sono quelle dove il veicolo viene assegnato al dipendente in forza di specifico contratto o accordo che prevede in molti casi anche l’utilizzo del veicolo stesso ai fini personali. In questo caso come si dice “carta canta” e quindi è certo che l’impresa dovrà attivarsi per comunicare il nominativo del dipendente al fine della sua annotazione sulla carta di circolazione.<br />In questo caso il comodante (legale rappresentante dell’impresa), su delega del comodatario (dipendente), dovrà presentare specifica istanza (sulla modulistica riportata nella circolare sopra citata) volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli e sulla carta di circolazione. A fronte di tale istanza viene rilasciata una attestazione di avvenuta annotazione nel citato Archivio Nazionale delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (che, precisa la circolare, non dovrà essere conservata sul veicolo).<br /><br />Sul tema la Circolare n.15513 precisa che:<br />• nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali (ad esempio, nei casi delle cosiddette “flotte aziendali&quot;) è possibile presentare un’unica istanza cumulativa <br />• nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l’annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore; <br />• nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante ma a titolo di locazione senza conducente (ad esempio, i cosiddetti “noleggi full rent”) ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore. <br />Tale procedura va applicata anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario, ivi compresa l’ipotesi di proroga del comodato, e nel caso in cui il veicolo torni nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato.</span><span class="ff0 fs20"><span class="cf1"><br /></span></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 08:34:46 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cservizi.it/blog/?dal-3-novembre-obbligatorio-il-nominativo-dell-utilizzatore-nella-carta-di-circolazione-</link>
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			<title><![CDATA[Attivazione Portale delle Cooperative]]></title>
			<author><![CDATA[Catani Francesco]]></author>
			<category domain="https://www.cservizi.it/blog/index.php?category=Impresa"><![CDATA[Impresa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_g1y28740"><p class="imTALeft"><span class="ff1 fs20">Il Ministero dello Sviluppo Economico, dal 1 settembre 2014, ha reso operativo il Portale delle Cooperative.<br /><br />Inizialmente l’accesso al portale sarà riservato alle cooperative che hanno ricevuto una lettera di accertamento per la regolarizzazione della propria posizione contributiva.<br /><br />Le cooperative che non sono state destinatarie di accertamento potranno, in ogni caso, accedere al portale per la sola consultazione.<br /><br />Il link di accesso al portale: &nbsp;<a href="http://cooperative.mise.gov.it" target="_blank" class="imCssLink">http://cooperative.mise.gov.it</a></span><span class="ff1 fs20"><br /><br />Il portale è un canale telematico di semplice fruizione per lo scambio di dati offerto dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) alle cooperative e loro consorzi non iscritti alle Associazioni di rappresentanza.<br /><br />Attualmente il servizio offerto si rivolge, alle cooperative che devono regolarizzare la loro posizione contributiva o che intendono essere aggiornate sulla situazione stessa.<br /><br />Il portale verrà gradualmente integrato da ulteriori funzionalità allo scopo di fornire un servizio sempre più completo per diventare il canale istituzionale di informazione sul mondo delle cooperative.<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 09:30:54 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Vendite di fine stagione 2014]]></title>
			<author><![CDATA[Catani Francesco]]></author>
			<category domain="https://www.cservizi.it/blog/index.php?category=Impresa"><![CDATA[Impresa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_8wa69f91"><p class="imTALeft"><span class="ff1 fs20">La Giunta delle Marche, con delibera del 04/11/13, ha fissato i periodi dei saldi invernali ed estivi per il 2014.<br />Le vendite di fine stagione invernali vanno dal 4 gennaio fino al 1 marzo e dal 5 luglio al 1 settembre quelle estive. Permane l'obbligo in capo alle imprese di comunicare ai propri comuni, almeno cinque giorni prima, la data di inizio e la durata. <br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 08:12:23 GMT</pubDate>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Obbligo fatturazione elettronica dal 06/06/14]]></title>
			<author><![CDATA[Catani Francesco]]></author>
			<category domain="https://www.cservizi.it/blog/index.php?category=Impresa"><![CDATA[Impresa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_c16562pm"><p class="imTALeft"><span class="ff1 cf1 fs20">Sei pronto per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione?<br />Il 6 giugno 2014 è scattato l'obbligo di emissione delle fatture, esclusivamente in modalità elettronica, verso le scuole, ministeri ed enti di previdenza e sarà obbligatorio dal 31 marzo 2015 per la fatturazione verso la Pubblica Amministrazione in genere.<br />Cservizi offre in esclusiva ai propri clienti del servizio elaborazione dati contabili, gli strumenti necessari per formare, inviare e conservare le fatture elettroniche.</span><span class="ff0 cf1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Jun 2014 08:06:42 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cservizi.it/blog/?obbligo-fatturazione-elettronica-dal-06-06-14</link>
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			<title><![CDATA[Benvenuto.]]></title>
			<author><![CDATA[Catani Francesco]]></author>
			<category domain="https://www.cservizi.it/blog/index.php?category=Impresa"><![CDATA[Impresa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_7zpd0cqn"><p class="imTALeft"><span class="ff1 cf1 fs20">Gentile cliente/visitatore. Questa sezione del sito è dedicata alla raccolta ed archiviazione dei nostri Articoli.<br />Gli Articoli contengono aggiornamenti normativi, guide e nostre considerazioni personali che possono essere fonti di ispirazione utili alla tua impresa. <br /><br /><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Dec 2013 17:08:58 GMT</pubDate>
			<link>https://www.cservizi.it/blog/?benvenuto-</link>
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